Ora passiamo ad un argomento un po' piu' tecnico svolto dal signor professor Franco Pizzetti http://www.gelso.unitn.it/card-adm/Review/Constitutional/Pizzetti-1995/pizz2a.htm
Sono "alcuni criteri metodologici sul federalismo e il regionalismo; esame dei progetti di riforma in materia di Regioni presentati o discussi negli ultimi tre anni"
Questo testo offre la possibilita' di esaminare le proposte federaliste della Lega Nord, un po' di storia sulla situazione della discussione aggiornata al 1995 e molti spunti di riflessione.
FEDERALISMO, REGIONALISMO E RIFORMA DELLO STATO INDICEIl modello della Lega Nord
AVVERTENZAIl testo riproduce
parzialmente il contenuto di una Relazione svolta il 28 novembre 1994.
All' elaborato originario sono state aggiunte informazioni e riflessioni legate anche alle
vicende successive alla presentazione di alcuni progetti di riforma (progetto Miglio,
progetto Speroni, conclusioni della Commissione Maroni). Va sottolineato però che, per
ciascuna proposta, i testi e i documenti presi qui in considerazione sono sempre quelli
che per primi sono stati resi pubblici. Ne consegue che il progetto della Lega esaminato
è più sintetico e parzialmente diverso dal disegno di legge costituzionale
successivamente presentato alla Camera dei deputati dai
parlamentari leghisti il 18 gennaio 1995 (primo firmatario l'on. Speroni) e che il
progetto Miglio qui considerato è certo più breve e schematico di quello successivamente
esposto dallo stesso Senatore nel convegno di Milano del 17 dicembre 1994.
Il motivo per il quale si è preferito far riferimento al testo presentato all'Assemblea
di Genova del 6 dicembre 1994, per la proposta leghista, e alla sintesi pubblicata sulla
rivista Cuore & Critica del dicembre 1994, per il progetto Miglio, consiste nel fatto
che quelli sono i documenti sui quali si è immediatamente accesa la discussione nello
scorcio dell'anno appena trascorso. I successivi più ampi testi sono invece rimasti
oggettivamente "marginali", in quanto presentati quando ormai la vicenda
politica italiana, in seguito alla crisi del governo Berlusconi e alla formazione del
governo Dini, era entrata in una fase diversa da quella che aveva caratterizzato i mesi
precedenti. E mentre fino al dicembre 1994 il tema delle riforme costituzionali o comunque
ordinamentali sembrava essere oggettivamente "centrale" nel dibattito politico e
istituzionale, nella nuova fase apertasi con la crisi di governo questo tema è rimasto
più sullo sfondo: il che spiega, appunto, perché i testi e i progetti, anche più
elaborati, presentati dopo l'apertura della crisi di governo hanno ottenuto assai minore
attenzione.
Il tenore complessivo del testo qui pubblicato ha mantenuto, tuttavia, la forma di una
relazione di lavoro, e come tale va giudicato.
Una rielaborazione assai ampliata di questo stesso studio è peraltro in corso di
pubblicazione sotto la forma di dispensa per gli studenti del corso di diritto regionale
della Facoltà di Giurisprudenza di Torino.
PREMESSA
Il percorso dell'indagine
Questa indagine si svolge secondo uno schema che è opportuno esplicitare subito.
Nella prima parte, essa cerca di indicare: a) i diversi aspetti che occorre tenere
presente quando si parla di federalismo; b) alcuni criteri di orientamento che possono
essere utilmente adottati come parametri per valutare in concreto i caratteri di un
ordinamento esistente o di un progetto di riforma proposto.
Poiché non è possibile dare una definizione univoca di federalismo pare meglio e più
utile cercare di individuare quali sono gli elementi da prendere in considerazione quando,
come è accaduto in Italia, si discute di una possibile evoluzione in senso federale di un
ordinamento. Solo in questo modo, infatti, è possibile orientare la discussione secondo
modalità che, facendo uso di una terminologia e di un sistema concettuale di riferimento
comuni, permettano di confrontare in modo utile le diverse posizioni.
Successivamente, nella seconda parte, si prendono in esame alcune delle principali
proposte che, in questo ultimo periodo, sono state avanzate nel dibattito italiano con la
pretesa di indicare modelli definiti di riforma dello Stato.
-Il primo modello al quale si fa riferimento è quello proposto dalla Commissione
Bicamerale per le Riforme Istituzionali istituita nella scorsa legislatura.
-Il secondo è quello della Lega Nord, così come presentato nella Assemblea federale
tenutasi a Genova il 6 novembre 1994.
-Il terzo è quello della cosiddetta "Costituzione federale" elaborato dal sen.
MIGLIO, così come egli lo espone nei dibattiti di questi giorni ( il modello di Miglio,
ufficialmente presentato a Milano il 17 dicembre 1994, è stato precedentemente
pubblicato, peraltro in forma sintetica, in "CUORE E CRITICA", dicembre 1994).
-Il quarto è quello del Comitato Speroni, come esposto nel Comunicato dell'Ufficio Stampa
del Ministero del 15 novembre 1994 e come contenuto nel testo ufficialmente presentato
dallo stesso Ministro il 21 dicembre 1994.
-Il quinto , qui come modello della Commissione Maroni, è quello intorno al quale ha
lavorato un Comitato di studio per la riforma delle Regioni e delle autonomie locali
istituito nel luglio 1994 presso il Ministero degli Interni, col compito di proporre
modifiche organiche, e a Costituzione invariata, della legislazione in materia di
autonomie locali.
La Commissione Maroni non ha formalmente concluso i propri lavori né ha presentato un
documento ufficiale. Essa si è limitata a esporre nella seduta plenaria del 21 dicembre i
risultati ai quali era giunta a quella data.
Occorre, peraltro, dire che in quella seduta si è dovuto prendere atto del forte
contrasto esistente, anche all'interno della stessa Commissione, fra un orientamento
favorevole a un rafforzamento delle Regioni ed una posizione caratterizzata dalla volontà
di mantenere una rigida separazione fra Regioni da un lato e Comuni e Province dall'altro.
Ed è proprio l' esistenza di questo contrasto che non ha consentito l' approvazione di
una proposta organica, malgrado che il sottocomitato tecnico appositamente costituito
avesse elaborato un ampio e articolato insieme di proposizioni normative.
-La formazione degli organi dello Stato "centrale"
-Il potere dei "soggetti peri
SPUNTI DI RIFLESSIONE
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In che maniera lo stato centrale deve influire
sulle unita' autonome locali?
La possibilità di attività "pattizia" dei soggetti
periferici.
Le "garanzie costituzionali" dei "soggetti periferici"
Vi sono almeno ancora due punti che meritano particolare attenzione e che è opportuno
considerare a parte, in virtù della rilevanza oggettiva che ha, per l'ordinamento
complessivo, il consentire o meno l'attività "pattizia" dei "soggetti
periferici" e il modo col quale sono disciplinate le garanzie costituzionali rispetto
ai "soggetti periferici".
Un primo punto attiene al fatto se ai "soggetti periferici" (Stati, Regioni,
Lander) è riconosciuta o no la possibilità di:
1) fare accordi fra di loro per gestire in modo coordinato e concordato le loro
competenze.
2) avere una significativa potestà di diritto internazionale.
A.
Per quanto riguarda l'importanza della possibilità o meno di fare accordi fra i diversi
"soggetti periferici" si consideri, tanto per fare un esempio:
Il sistema svizzero e quello tedesco consentono a Cantoni e Lander di fare accordi di
cooperazione fra di loro, oltre che con Stati esteri.
Se il sistema italiano avesse già oggi meccanismi analoghi a quelli svizzeri e tedeschi ,
la Padania potrebbe essere in un certo senso "costruita" di fatto, attraverso
accordi interregionali, (sempre, ovviamente che vi fosse il necessario consenso nei
Consigli regionali interessati).
B.
Ancora più importante è la previsione di strumenti analoghi a livello internazionale.
Se il Piemonte potesse davvero avere una non irrilevante potestà in materia di accordi
internazionali o transfrontalieri, come hanno per esempio i Cantoni Svizzeri, potrebbe
assumere rispetto all'Alta Savoia, o al Cantone Ticino , o al Cantone di Ginevra,
iniziative, soprattutto nel settore dei lavori pubblici e dei servizi di sua competenza,
assai più incisive di quelle attuali.
Per quanto riguarda infine il secondo e ultimo punto:
Occorre prestare attenzione anche alle modalità che disciplinano:
- a) la revisione costituzionale.
I "soggetti" periferici - siano essi Stati, Lander, Regioni - concorrono o no
alla revisione costituzionale?
Ovvero:
la Costituzione ( e le sue modifiche) è tutta nelle mani (o nel potere decisionale) dello
Stato Centrale?;
o invece essa si configura come un patto per modificare il quale è necessario anche il
consenso dei "soggetti" periferici?
- b) gli organi di garanzia.
E' assai importante sapere come sono formati gli organi di garanzia e soprattutto:
quale è la composizione della Corte Costituzionale ?;
quali sono le sue competenze?;
quali le modalità di ricorso previste?.
A seconda dei diversi ordinamenti, Stato centrale e "soggetti periferici"
possono infatti trovarsi in posizioni assai differenti rispetto a questi aspetti.
- c) il territorio.
Occorre verificare se il territorio degli Stati membri, o comunque dei
"soggetti" periferici, dipende dalle decisioni dello Stato centrale o se,
invece, questi soggetti hanno un "diritto" al loro territorio tutelato dalla
Costituzione.
Così come è molto rilevante conoscere attraverso quali modalità, e col concorso di
quali organi decisionali, può essere modificato il territorio dei "soggetti
periferici" e, eventualmente, degli enti territoriali che costituiscono
l'amministrazione locale.
3. Prime conclusioni sull'analisi svolta
A. Questo è, sia pure in uno sforzo di estrema sintesi, il quadro problematico, e molto complesso, che occorre tenere presente nell'analisi dei diversi sistemi di tipo "federale" o a "regionalismo forte". Esso consente, innanzitutto, di comprendere bene che, quando si parla di federalismo, si usa un vocabolo certamente dotato di una forte capacità di suggestione ma che , in assenza delle necessarie specificazioni, ha scarsa efficacia definitoria. In secondo luogo consente di individuare quali sono le specificazioni che, di volta in volta, è necessario dare per chiarire il significato che si vuole attribuire a questa espressione. Infine, esso permette di sottolineare quali sono i "punti nodali" intorno ai quali occorre compiere scelte precise. B. Anche l' esame del modo col quale questa problematica è stata sinora affrontata nel nostro Paese può essere utilmente condotto tenendo conto proprio di questi parametri. Si è infatti convinti che sia necessario trovare un qualche "filo di Arianna" che consenta di orientarsi nella ormai numerosa congerie di progetti di riforma delle norme costituzionali e ordinamentali in materia regionale. Saggiare l'efficacia, descrittiva e prescrittiva, di questi criteri di analisi e dei modelli che ne derivano anche nell'esame delle proposte avanzate in questi ultimi mesi nel nostro Paese è un tentativo di verificare se questi criteri possono consentire di trovare finalmente un "linguaggio comune" e un "terreno condiviso" intorno al quale sviluppare nel futuro un dibattito più chiaro di quanto sia avvenuto nel passato. Il superamento della crisi istituzionale attraverso revisioni costituzionali "condivise" richiede anche, e forse soprattutto, la rinuncia al ricorso a un linguaggio puramente "evocativo" e "simbolico" e uno sforzo comune di adottare criteri definitori e elementi di riferimento comuni. L'ambizione di questo studio, al di là dell' esposizione "documentaristica" dei progetti a vario titolo presentati, è appunto quella di concorrere a questo sforzo comune.
SPUNTI DI RIFLESSIONE
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