Bergamo, Giovedì 2 Luglio 1998
E' stato presentato stamani in Corte di Cassazione la Proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare finalizzata a far riconoscere a Bergamo lo status di Provincia autonoma sul modello già operante a Trento e Bolzano. Di seguito è riportato il testo integrale del documento depositato in Corte di Cassazione.
PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA POPOLARE REDATTO IN ARTICOLI, IN BASE AL DIRITTO DI INIZIATIVA LEGISLATIVA PREVISTO E GARANTITO DALL'ART.71, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N.352 (NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DELLA COSTITUZIONE E SULLA INIZIATIVA LEGISLATIVA DEL POPOLO):
"MODIFICHE AL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI AUTONOMIE PROVINCIALI E LOCALI. ATTRIBUZIONE ALLA PROVINCIA DI BERGAMO E AD ALTRE PROVINCIE DELLO STATUTO D'AUTONOMIA PROVINCIALE "
ARTICOLO 1
L'art. 114 della Costituzione della
Repubblica Italiana, è così modificato:
"La Repubblica, allo scopo di rendere effettivo il riconoscimento e la promozione
delle autonomie locali e di adeguare i principi ed i metodi della sua legislazione alle
esigenze dell'autonomia e del decentramento, è costituita dai Comuni, dalle Regioni,
dalle Provincie e dallo Stato".
ARTICOLO 2
L'articolo 115 della Costituzione della Repubblica Italiana
è così modificato:
"I Comuni, le Provincie e le Regioni sono tutti enti autonomi con propri poteri e
funzioni, stabiliti dalla Costituzione ed articolati secondo il principio di
sussidiarietà".
ARTICOLO 3
Dopo l'articolo 115 della Costituzione è inserito il
seguente:
"Articolo 115-bis"
1. I Comuni, le Provincie e le Regioni hanno tutti autonomia statutaria, normativa, finanziaria, organizzativa ed amministrativa.
2. La potestà legislativa è ripartita fra le Regioni, le Provincie e lo Stato.
3. Alle Provincie sono attribuite forme e condizioni di autonomia normativa, finanziaria, organizzativa ed amministrativa adeguate ai caratteri comunitari delle popolazioni e dei territori, alle loro culture, storie, caratteristiche produttive, economiche e sociali, nonché alla loro contribuzione globale all'erario secondo specifici Statuti adottati con leggi costituzionali e denominati Statuti di autonomia provinciale.
4. E' attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari ed amministrative anche nelle materie nelle quali la potestà legislativa spetta allo Stato, alle Regioni o alle Provincie, salve le funzioni espressamente attribuite alle Regioni, alle Provincie o allo Stato dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali e dalle leggi ordinarie, senza duplicazioni di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità.
5. Tutti gli atti, normativi o regolamentari, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni non sono sottoposti, né sono sottoponibili, a controlli preventivi di legittimità o di merito".
ARTICOLO 4
L'art. 116 della Costituzione è così
modificato:
"Alle Regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Valle d'Aosta, alla
Regione Trentino Alto Adige ed alle due Provincie Autonome di Trento e Bolzano, nelle
quali essa già oggi si articola, sono confermate e garantite costituzionalmente le forme
e le condizioni di autonomia regionale e provinciale stabilite dai loro vigenti Statuti e
dalle relative leggi costituzionali".
ARTICOLO 5
Dopo l'art. 116 della Costituzione viene inserito il seguente
"Articolo 116-bis"
"Alla Provincia di Bergamo sono attribuite le competenze legislative ed
amministrative di cui al successivo articolo 117-bis, secondo uno Statuto provinciale di
autonomia adottato con legge costituzionale".
ARTICOLO 6
L'articolo 117 della Costituzione è così modificato:
1. "Entro il territorio di una stessa Regione possono coesistere Provincie con uno Statuto di autonomia provinciale e Provincie con Statuto ordinario.
2. Nei confronti delle Provincie nelle quali vige lo Statuto di autonomia provinciale la Regione emana norme legislative, con esclusivo carattere di programmazione e coordinamento, tenuto conto della competenze provinciali, nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
2) espropriazione per pubblica utilità per le opere pubbliche di propria competenza;
3) regolamentazione dell'ordinamento degli Enti preposti alla. erogazione delle cure sanitarie o comunque operanti nel campo sanitario ed ospedaliero.
4) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dì carattere regionale;
5) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale."
ARTICOLO 7
Dopo l'articolo 117 della Costituzione viene inserito il
seguente:
"Articolo 117-bis"
1. Ogni Provincia alla quale è attribuito lo Statuto di autonomia provinciale ha competenza di legislazione e di amministrazione nelle seguenti materie:
1) indirizzi generali di assetto e coordinamento del territorio provinciale, circoscrizioni comunali;
2) toponomastica provinciale;
3) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
4) tutela, conservazione e sviluppo del patrimonio storico, culturale, artistico e popolare, delle tradizioni, storia, lingue e dialetti;
5) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale;
6) organizzazione di manifestazioni e di attività artistiche, culturali ed educative locali, anche con i mezzi radiotelevisivi;
7) urbanistica, piano territoriale provinciale e piani regolatori comunali;
8) difesa del suolo, tutela e valorizzazione ambientale e del paesaggio, prevenzione delle calamità;
9) usi civici;
10) ordinamento delle minime proprietà agricole e di quelle di collina e di montagna;
11) artigianato;
12) edilizia comunque sovvenzionata;
13) porti lacuali;
14) fiere e mercati;
15) tutela, utilizzazione e valorizzazione delle risorse idriche e energetiche;
16) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
17) caccia e pesca;
18) agricoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
19) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
20) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
21) assunzione diretta o partecipata di servizi pubblici e loro gestioni a mezzo di aziende speciali;
22) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
23) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fítopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
24) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
25) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza, l'orientamento al lavoro e per l'aggiornamento permanente nonché la riqualifìcazione dei lavoratori disoccupati;
26) opere idrauliche, organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
27) assistenza e beneficenza pubblica;
28) scuola materna;
29) assistenza scolastica per i settori nei quali le Provincie hanno competenza legislativa;
30) edilizia scolastica;
31) addestramento e formazione professionale, anche post-laurea e dì specializzazione;
32) polizia locale urbana e rurale;
33) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
34) commercio;
35) apprendistato e lavoro;
36) incremento della produzione industriale attraverso la creazione di poli tecnologici ed incubatoi per l'innovazione;
37) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ospedaliera;
38) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature;
39) esercizi pubblici;
40) utilizzazione a livello provinciale delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
41) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni;
42) servizi antincendi;
43) sviluppo della cooperazione.
2. Per consentire alle Provincie con lo Statuto di autonomia provinciale di svolgere adeguatamente le competenze di legislazione e di amministrazione nelle materie di cui sopra, una congrua quota del gettito fiscale prodotto nel territorio provinciale e, comunque, non inferiore al 60% del gettito di tutti i tributi, con l'esclusione dell'I.V.A. interna per la quale la devoluzione è di 7/10 del gettito e dell'I.V.A. per l'importazione per la quale la devoluzione è pari ai 4/10, è attribuito alla Provincia stessa. La devoluzione ha luogo secondo norme da emanare da parte del Parlamento nel termine perentorio di 90 giorni dall'adozione dello Statuto. La mancata emanazione delle norme comporta l'obbligo inderogabile da parte dei competenti Uffici erariali provinciali di procedere alla trattenuta delle quote indicate ed alla loro immediata devoluzione alla Provincia interessata"
ARTICOLO 8
E' introdotto nella Costituzione il seguente:
"Art.117 -ter"
1. "La Regione emana norme legislative per le seguenti materie nelle Provincie nelle quali non vige lo Statuto di autonomia provinciale:
1) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
2) circoscrizioni comunali;
3) polizia locale urbana e rurale;
4) fiere e mercati;
5) beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
6) istruzione artigiana professionale e assistenza scolastica;
7) musei e biblioteche di enti locali,
8) urbanistica;
9) turismo ed industria alberghiera;
10) tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
11) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
12) navigazione e porti lacuali;
13) acque minerali e termali;
14) cave e torbiere;
15) caccia;
16) pesca nelle acque interne;
17) agricoltura e foreste;
18) artigianato;
19) altre materie indicate da leggi costituzionali.
2. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".
ARTICOLO 9
L'articolo 118 della Costituzione è così modificato con l'aggiunta del seguente comma quattro:
"I precedenti comma secondo e terzo non si applicano alle Provincie aventi uno Statuto di autonomia provinciale".
ARTICOLO 10
E' abrogato l'art. 128 della Costituzione.
ARTICOLO 11
E' abrogato l'art. 129 della Costituzione.
ARTICOLO 12
E' abrogato l'art. 130 della Costituzione.
ARTICOLO 13
Dopo l'art. 133 della Costituzione, viene inserito il
seguente
"Art. 133-bis"
1. "L'attribuzione degli Statuti di autonomia provinciale è proposta ad iniziativa di almeno cinquantamila elettori i quali presentano, secondo la normativa esistente, un apposito progetto di legge costituzionale redatto in articoli secondo quanto disposto dalla Costituzione, art. 71 - comma secondo. Il progetto di legge deve essere corredato da una relazione illustrativa delle caratteristiche comunitarie territoriali, socio-demografiche, storiche e culturali, nonché dello sviluppo ed economico della Provincia e della capacità contributiva globale per la quale viene chiesta l'attribuzione dello Statuto d'autonomia provinciale.
2. Il Presidente ed il Consiglio della Provincia per la quale si chiede uno Statuto di autonomia provinciale devono, entro 10 giorni dalla pubblicazione del progetto di legge sulla Gazzetta Ufficiale inviare, disgiuntamente tra loro e nella forma di cui all'art. 50 Costituzione, al ramo dei Parlamento al quale il progetto di legge è stato presentato, il loro parere che è obbligatorio ma non vincolante sul merito del provvedimento legislativo richiesto dai cittadini".
Ufficio stampa
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Presentata ieri in Cassazione la legge che può
rendere
tutte le Province uguali a Trento e Bolzano
Bergamo battistrada per l'autonomia
Cappelluzzo: «Servono ben più di 50mila
firme per spingere la proposta»
da la Padania 3 luglio 98
di ALESSANDRO SALVANESCHI
ROMA
Un progetto di iniziativa popolare per l'autonomia della provincia di Bergamo. Ma non solo
di Bergamo, perché nella proposta presentata ieri a Roma presso la Corte di Cassazione vi
è anche la concreta possibilità per tutte le provincie italiane di richiedere uno
statuto speciale. Guidati dal presidente della Provincia di Bergamo, Giovanni Cappelluzzo,
diversi parlamentari e alcuni sindaci della Lega, (22 cittadini come prevede la legge) si
sono presentati al Palazzaccio armati di una proposta che se mai venisse approvata
dichiarerebbe la fine dello Stato italiano. Si stabilirebbe infatti che ciascuna Provincia
può richiedere uno Statuto speciale sul modello di quelli già vigenti per le provincie
autonome di Trento e Bolzano. Queste costituiscono il modello da cui partire disponendo,
come previsto dallo Statuto, di forme e con condizioni particolari di autonomia "che
si concretano nella potestà legislativa primaria in numerose e importanti materie e nella
potestà legislativa secondaria in altre rilevanti materie". Ridistribuire, quindi le
competenze legislative tra Provincia, Regione e Stato e attribuire ai Comuni le funzioni
regolamentari e amministrative. «La necessità urgente di disporre di una reale autonomia
provinciale - è scritto nella relazione di presentazione della proposta - nasce
dall'attuale stato di impotenza normativa e finanziaria in cui si trovano tutte le
"autonomie" bergamasche e, in primo luogo, quella provinciale che è di
coordinamento e programmazione. Di fronte all'intensa e vitale dinamica produttiva e
commerciale della Comunità che rappresenta, la Provincia di Bergamo non ha oggi la
possibilità di sorreggere come dovrebbe con infrastrutture, viabilità, formazione,
servizi alle persone e qualità della vita dei suoi abitanti. E ciò continuerà ad essere
impossibile sino a quando il quadro normativo-costituzionale non sarà modificato secondo
le linee che il progetto di legge indica». Le due provincie trentina e sudtirolese,
citate più volte ad esempio, gestiscono il 90 per cento delle risorse fiscali dei propri
territori. Cappelluzzo ha affermato che per Bergamo si accontenterebbe di una quota non
inferiore del 60 per cento. Il gettito fiscale del territorio bergamasco è di circa 30
mila miliardi l'anno, qualcosa come il 5 per cento delle entrate complessive dello Stato
italiano che ammontano a poco più di 600mila miliardi. Questa è la chiave di volta della
iniziativa di Cappelluzzo, trattenere un importo che «è pari ad una intera manovra
economica dello Stato». La richiesta di autonomia parte addirittura dagli anni '50 e oggi
questa tesi è confortata dallo studio del comitato scientifico, presieduto dal professor
Ettore Albertoni, che ha esaminato gli indicatori socio-demografici, territoriali e di
reddito della Comunità bergamasca. Altrettanto importanti sono, quindi, i dati che
Cappelluzzo sforna sulla forza demografica ed economica della Provincia da lui
amministrata: quasi un milione di abitanti, cioè un territorio più popolato di ben 5
regioni italiane; tasso di natalità, a differenza di molte aree del resto del paese, in
crescita e aumento della popolazione giovanile; disoccupazione fisiologica a un tasso del
3 per cento, la metà del dato medio della Lombardia; l'export che ha registrato, nel '97
un saldo attivo di 5.000 miliardi, mentre la Lombardia ha visto un saldo passivo di 6.000
miliardi. Cappelluzzo si è augurato che le firme raccolte possano superare le 50 mila
previste per legge, per dare una spinta in più alla proposta, con una chiara
manifestazione della volontà popolare. Ha inoltre annunciato che iniziative in direzione
di una richiesta di autonomia speciale sono allo studio anche da parte delle provincie di
Vicenza, Varese, Como, Verona, Treviso e forse anche di una provincia del Piemonte. Alla
presentazione del progetto ha partecipato anche il presidente dei senatori leghisti,
Luciano Gasperini, il quale ha auspicato che «questa coscienza di autonomia e capacità
di autogestirsi del popolo bergamasco possa avere il giusto riconoscimento in sede
parlamentare. Sarà quella la sede per verificare la volontà di Ulivo e Polo di
decentrare i poteri alle autonomie dopo il fallimento della Bicamerale».