PATTO
D'UNIONE DEI POPOLI PADANI
I cittadini, Popoli e le Nazioni che compongono la PADANIA - che è Comunità culturale, storica, etno-linguistica e socio-economica - allo scopo di garantirsi, nelle forme che sono proprie dello Stato di diritto, l'esercizio pieno, diretto ed indiretto, della sovranità unitamente con le libertà, la giustizia, la democrazia in forme trasparenti e partecipate, la sicurezza interna, la difesa verso 1'esterno, il benessere morale e materiale, la salvaguardia e lo sviluppo delle culture, tradizioni, lingue, la qualità della vita e la collaborazione pacifica e feconda con tutti i popoli
solennemente dichiarano che sui seguenti Principi si fonda il
PATTO
della loro unione fraterna
Articolo 1 - La Padania è una Comunità politica e volontaria di Cittadini, Nazioni e Popoli, che si riconoscono in un comune destino ed in una comune cultura di libertà autogoverno ed autodeterminazione, lavoro, intrapresa, solidarietà e giustizia sociale.
Articolo 2 - Sono Cittadini della Comunità Padana i Cittadini di una delle Nazioni che la compongono in base alle rispettive Leggi nazionali.
Articolo 3 - Scopo della Comunità Padana è di realizzare i valori fondamentali e le aspirazioni comuni a tutti i Cittadini e Popoli che ad essa aderiscono e di assicurare loro il massimo benessere morale e materiale.
La Comunità dovrà in particolare operare al fine di:
a) garantire la prevenzione da ogni pericolo che minacci la vita, la sicurezza, la proprietà e la famiglia di ogni Cittadino, l'identità e le istituzioni di ogni Popolo e l'autogoverno do ogni Nazione
b) promuovere le migliori condizioni in ordine alle comuni necessita per conseguire il benessere civile, sociale, economico di tutti i Popoli e le Nazioni aderenti e dei loro Cittadini
c) contribuire ad una politica di pace e cooperazione fra tutti i popoli.
Articolo 4 - La Comunità adotta la formula dei "poteri residui" riferiti alle Nazioni, per cui a queste spettano le competenze non espressamente attribuite ai poteri della Comunità Padana dalla presente Costituzione.
Articolo 5 - Ad ogni Popolo è ad ogni Nazione e assicurato il diritto inalienabile ed imprescindibile di autodeterminarsi e autogovernarsi. Ogni Nazione avrà la sua Costituzione che dovrà espressamente prevedere:
a) il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona umana;
b) il riconoscimento dei diritti umani civili e politici riconosciuti e garantiti dalla presente Costituzione per tutti i Cittadini;
c) il riconoscimento e la tutela del principio di sussidiarietà, a partire dai diritti della primaria società naturale, la famiglia e delle istituzioni territoriali minime, nonché delle garanzie loro assicurate dalla presente Costituzione;
d) il riconoscimento che ogni Costituzione nazionale dovrà al suo interno sancire, in forma inequivocabile, i principi della sovranità popolare quale unica fonte legittima per l'esercizio dei poteri e l'efficacia di strumenti di reale democrazia diretta;
e) il rispetto e la tutela di qualsiasi minoranza facente parte della Comunità e delle Nazioni che la compongono;
f) l'accettazione dell'istituto referendario nelle forme: propositiva, abrogativa, confirmatoria, consultiva;
Articolo 6 - Ogni Popolo e Nazione può recedere dall'Unione, secondo le modalità stabilite nella Costituzione.
Progetto di Federazione Padana.