Costituzione della
Unione Federale Padana
I Popoli della PADANIA configurano nel loro insieme una Comunità storica, naturale, socioeconomica e culturale profondamente radicata in una pluralità di storie e di sentimenti.
I popoli della PADANIA, in nome della Libertà e del Diritto di Autodeterminazione, si organizzano in forme autonome e rispondenti alle loro identità e vocazioni.
Per conseguire queste irrinunciabili finalità, proprie di uno Stato di Diritto, per tutelarle da qualsiasi tentativo disgregante, per salvaguardare i propri comuni interessi, i Popoli della PADANIA, pur conservando intatte e intangibili le loro autonomie e le loro sovranità, si organizzano politicamente nella:
retta dalla seguente
COSTITUZIONE
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. La Padania e un'Unione politica e istituzionale federale, libera, indipendente e democratica, la cui area storica e quella dei Popoli sovrani delle 14 Nazioni di Emilia, Friuli Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Romagna, Süd Tirol Toscana, Trentino, Trieste, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, che adottano la presente Costituzione Federale.
Art. 2. I Popoli di ogni Nazione decidono con referendum autonomo la propria adesione all'U.F.P. e possono recedere dalla stessa con un referendum, sempreché il numero di voti favorevoli alla proposta di recesso rappresenti almeno i 3/5 dei voti validi. In caso di esito negativo è possibile riproporre referendum dopo tre anni. Si possono attuare modifiche ai confini tra due o più Nazioni a seguito di consultazione referendaria sempreche il numero di voti favorevoli alla proposta di modifica rappresenti almeno i 3/5 dei voti validi espressi dal corpo referendario delle Nazioni interessate.
Eventuali modifiche dell'ordinamento territoriale all'interno di ciascuna Nazione sono disciplinate con legge della Nazione stessa e con pieno rispetto per le minoranze etnico-linguistiche di origine padana contrarie alle modificazioni.
Art. 3. Tutte le Nazioni sono autonome e sovrane e sono rette da ordinamenti politico-amministrativi interni propri e sanciti dalle Costituzioni Nazionali.
Dette Costituzioni devono garantire adeguata rappresentanza politica e amministrativa a tutte le minoranze etniche presenti nelle singole Nazioni.
Art. 4. Tutti i Poteri costituzionali derivano dalla Sovranità del popolo.
I poteri non delegati dalla presente Costituzione all'U.F.P. sono riservati alle rispettive Nazioni ed ai loro popoli.
Fermo restando il principio della Sussidiarietà, ogni Entità territoriale, dal Comune alla Nazione, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali e di governo, detiene e conserva dignità paritaria nei confronti di ogni altra Entità territoriale e dell'U.F.P.
Art. 5. Sono lingue ufficiali, oltre all'italiano, con pari dignità, le lingue storiche delle altre nazioni che compongono l'U.F.P.
Art. 6. L'U.F.P. consente piena libertà di coscienza e di culto.
Art. 7. In conformati a Legge Federale, le Nazioni concordano di ritenere aventi diritto alla cittadinanza dell'U.F.P.:
Art. 8. Tutti i cittadini padani hanno pari dignità e sono uguali davanti alla Legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di condizione personale e sociale, di ideologie politiche e filosofiche. Tutti i cittadini padani hanno diritto alla libertà di parola, di stampa nonché di espressione e di manifestazione del loro pensiero mediante ogni mezzo consentito dal sistema informativo e di comunicazione che non può mai assumere carattere monopolistico. Tutti i cittadini padani possono riunirsi in forma pacifica, privatamente e anche pubblicamente, nell'ambito di associazioni politiche e sindacali.
L'U.F.P. garantisce tutti i cittadini padani contro ogni provvedimento illegittimo che comporti una restrizione della libertà personale e delle altre libertà ad essa collegate.
Art. 9. L'U.F.P. riconosce: il diritto alla salute come fondamento del benessere individuale e comunitario. Considera la famiglia come nucleo costitutivo primario della Società padana.
Protegge la dignità dell'uomo dagli abusi dell'ingegneria genetica applica i principi della sussidiarietà e della solidarietà sociale nei confronti dei cittadini effettivamente indigenti o disabili; promuove e sostiene le relazioni dei Padani all'estero tra loro e con la Padania; riconosce il fondamentale diritto all'istruzione e la libera scelta di genitori e studenti in merito alla scuola pubblica o privata, in regime di pari opportunità e sostegno economico.
Art. 10. L'U.F.P. promuove la massima valorizzazione del lavoro in ogni sua forma, subordinata o autonoma, pubblica o privata. L'U.F.P. sostiene la vocazione operosa del Popolo padano; tutela la proprietà come diritto di disporre dei propri beni e del frutto del proprio lavoro, attribuisce alle attività economiche e produttive, ispirate ai principi della libertà dell'impresa, del libero mercato e della tutela anti-monopolistica della concorrenza un'importanza fondamentale per lo sviluppo materiale e morale della Società padana, nel rispetto del principio internazionale dello sviluppo sostenibile. Riconosce l'insostituibile funzione dell'iniziativa privata, garantendo la libertà di organizzazione e la massima semplificazione degli oneri burocratici e fiscali a carico dell'impresa. igila affinché le attività di impresa e di funzione pubblica perseguano obiettivi e finalità residuali e proibisce ogni limitazione, diretta o indiretta, della leale concorrenza.
CAPITOLO II
ORDINAMENTO DELL'U.F.P.
Art. 11. Il Congresso dell'Unione Federale della Padania esercita il potere legislativo.
Il Congresso è costituito dall'Assemblea Federale Padana e dalla Camera delle Nazioni, dotate dei medesimi poteri. I componenti dell'Assemblea Federale Padana sono eletti a suffragio libero, universale e segreto secondo le leggi elettorali di ogni singola Nazione e, comunque, in proporzione di un seggio ogni 200.000 abitanti.
I seggi sono ripartiti in maniera proporzionale alla popolazione delle Nazioni, ad ognuna delle quali deve essere assegnato almeno un seggio.
L'Assemblea Federale Padana viene eletta ogni quattro anni ed i componenti sono rieleggibili una sola volta.
La Camera delle Nazioni rappresenta e tutela gli interessi delle Nazioni. Esercita il potere legislativo nonché quello di controllo e d'inchiesta sull'esecutivo federale e sull'amministrazione federale. E costituita da tre rappresentanti per ogni Nazione indipendentemente dall'entità numerica della popolazione della Nazione stessa.
I componenti della Camera delle Nazioni vengono eletti a suffragio libero, universale e segreto dai cittadini delle rispettive Nazioni in base alle leggi elettorali di ciascuna Nazione.
La Camera delle Nazioni viene eletta ogni tre anni ed i componenti sono rieleggibili una sola volta.
Ad ogni componente del Congresso e assicurata l'immunità sia per le opinioni espresse nell'espletamento delle funzioni parlamentari sia in ogni altro pubblico o privato consesso.
Il Congresso dell'Unione Federale della Padania e competente ad esercitare Funzioni Legislative nelle seguenti materie:
Nessuna legge che modifichi il compenso per le prestazioni dei membri dell'Assemblea Federale Padana e della Camera delle Nazioni o del Direttorio Federale, acquistare efficacia se non dopo che sia intervenuta una nuova elezione di tutti i suoi Rappresentanti.
Art. 12. Il Direttorio Federale e il governo dell'U.F.P.
Il Direttorio Federale e formato da tanti componenti quante sono le Nazioni Federate, in ragione di uno per Nazione.
I componenti del Direttorio Federale sono eletti per quattro anni dal Congresso dell'U.F.P. in seduta plenaria. Essi devono essere cittadini padani ed elettori. Sono rieleggibili una sola volta.
La durata in carica dei componenti del Direttorio Federale e contestuale a quella del Congresso dell'U.F.P. Essi non possono ricoprire altri incarichi pubblici nell'ambito dell'U.F.P. e delle rispettive e singole Nazioni né esercitare altre attivati mentre espletano l'incarico.
Il Direttorio Federale elegge al suo interno un Presidente ed un Vice-Presidente che durano in carica dodici mesi e non possono essere rinnovati.
Il Direttorio Federale presenta al Congresso dell'Unione Federale della Padania i Progetti di Legge, provvede all'esecuzione delle Leggi approvate dal Congresso Padano e delle Sentenze della Corte Costituzionale Federale, ripartisce le singole competenze operative tra i suoi componenti ma le decisioni emanano dal Direttorio Federale quale potere costituzionale e, per essere valide, contemplano la presenza del Presidente o del vicepresidente e della meta dei componenti.
Art. 13. L'amministrazione pubblica federale deve ispirarsi ad un principio di equilibrata rappresentatività di tutte le Nazioni federate.
Art. 14. La Funzione Giurisdizionale federale e indipendente da ogni altro potere federale ed emana anch'essa dalla sovranità popolare.
La magistratura giudicante e gli uffici del pubblico ministero rappresentano funzioni e carriere separate e distinte. Per i giudizi in materia penale sono previsti tribunali di giurati popolari (giurie). Una legge organica ne stabilirà i criteri e le caratteristiche di scelta e operatività. I pubblici ministeri Sono eletti direttamente dal popolo con le modalità stabilite dalla legge federale che determina anche i requisiti di elevata competenza dei candidati.
E' fatto divieto nell'ambito della Giustizia federale e dei suoi uffici passare da una carriera all'altra e da una funzione all'altra.
Ogni Nazione organizza ed esercita il proprio Potere Giudiziario tramite propri Magistrati e Tribunali.
Art. 15. La Corte Costituzionale Federale ha come sua funzione quella di verificare la conformati con la Costituzione delle leggi e atti emanati dal Legislativo e dall'Esecutivo Federali e Nazionali, nonché dalle magistrature di merito. La Corte Costituzionale esercita la tutela in caso di violazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla presente Costituzione ad ogni cittadino dell'Unione. n'apposita legge federale disciplina ed organizza il funzionamento ed i compiti della Corte Costituzionale Federale.
CAPITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16. Il bilancio dell'U.F.P. e approvato annualmente dal Congresso dell'U.F.P.
L'U.F.P. tiene in pareggio a lungo termine le sue uscite e le sue entrate e propone le politiche e gli stanziamenti di riequilibrio finanziario tra le Nazioni Federate.
Le disposizioni recanti nuovi e maggiori oneri possono essere stabilite solo con Legge la quale deve indicare il periodo di applicazione, gli obbiettivi da raggiungere, nonché la descrizione puntuale e rigorosa dei mezzi di copertura finanziaria per farvi fronte. La stessa legge di bilancio fissa il termine massimo di prelievo fiscale rispetto al prodotto interno lordo.
All'U.F.P. competono direttamente:
Le Nazioni federate, per contribuire alle spese dell'U.F.P. versano inoltre all'Unione fino al massimo di un decimo del totale delle imposte dirette riscosse sul loro territorio secondo quanto stabilito dalla Legge di cui al comma precedente.
Ogni altro tributo e attribuito alle Nazioni Federate. Non e ammessa alcuna sorta di doppia imposizione tra l'U.F.P. e le Nazioni Federate, nonché tra le stesse Nazioni Federate.
CAPITOLO IV
LEGGI E REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE
Art. 17. La Legislazione Federale stabilisce forme e termini per le consultazioni popolari a livello federale.
I1 Popolo padano esercita l'iniziativa delle leggi federali mediante proposta da parte di almeno 50.000 elettori di una proposta di legge redatta in articoli.
E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge quando lo richiedano 100.000 elettori o cinque Nazioni federate.
Art. 18. Il Sigillo dell'U.F.P. e il Sole delle Alpi, costituito da sei petali disposti all'interno di un cerchio, la sua Bandiera ordinaria e il Sole delle Alpi di color verde celtico-veneto in campo bianco; la sua Bandiera marittima e formata dall'unione degli Stendardi di San Giorgio e di San Marco; la sua Bandiera storica e la Croce di San Giorgio caricata nel primo quadrante del Sole delle Alpi rosso.
L'Inno dell'U.F.P. è il "Va pensiero" di Giuseppe Verdi.
CAPITOLO V
REVISIONE DELLA COSTITUZIONE FEDERALE
Art. 19. La Costituzione Federale può essere riformata totalmente o parzialmente.
La revisione parziale o totale può aver luogo sia per iniziativa del Congresso dell'Unione Federale a richiesta di un quinto dei componenti dell'Assemblea federale, oppure di un quinto dei componenti delle Camere delle Nazioni, oppure per iniziativa di 100.000 cittadini padani con diritto di voto che sottoscrivano un progetto di legge redatto in articoli di modifica della Costituzione federale.
NORME TRANSITORIE
Art. 20. L'U.F.P. prevede l'unione iniziale delle Nazioni esistenti, le quali dispongono di un anno di tempo per confermarsi come Nazioni Federate e darsi una denominazione ufficiale, che porta sostituire quella provvisoriamente espressa nell'art. 1, senza che questo comporti revisioni costituzionali.
Entro un anno dall'avvio del processo di formazione dell'U.F.P., in conformati ad apposita Legge Federale, devono altresì essere risolti i problemi di costituzione di nuove Nazioni e di confini tra le Nazioni stesse.